venerdì 18 settembre 2020

Domenica 20 e lunedì 21 settembre oltre alle amministrative nella Regione FVG si vota sul referendum confermativo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari.(artt. 56,57,59)

Domenica 20 e lunedì 21 settembre oltre alle amministrative nella Regione FVG si vota sul referendum confermativo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari.(artt. 56,57,59)

Il testo del quesito referendario è il seguente: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente le ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari’ approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 240 del 12 ottobre 2019”.

Si vota domenica 20.09.20 dalle ore 07 alle ore 23 e lunedì dalle ore 07 alle h.15

Subito dopo inizierà lo spoglio.

Per le amministrative lo spoglio inizierà il giorno successivo.

Votano tutti i cittadini sopra gli anni 18 iscritti nelle liste elettorali.

Al seggio l’elettore dovra’ presentarsi munito di un documento di riconoscimento e con la tessera elettorale. Se smarrita l'elettore può rivolgersi all’ufficio elettorale del Comune di residenza richiedendo il duplicato.

Importate pure la mascherina e il rispetto delle altre norme che regolano il comportamento Covid fra cui il distanziamento e l’igienizzazione.

 

 
 

Ma vediamo  in particolare le modifiche ::

All'articolo 56 della Costituzione ( numero dei deputati) sono apportate le seguenti modificazioni: art.1

a)  al secondo comma, la parola: « seicentotrenta » è sostituita dalla seguente: « quattrocento » e la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « otto »;

b)  al quarto comma, la parola: « seicentodiciotto » è sostituita dalla seguente: « trecentonovantadue ».

Art.2 ( Numero dei senatori)

All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: « trecentoquindici » è sostituita dalla seguente: « duecento » e la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « quattro»;

b) al terzo comma, dopo la parola: « Regione » sono inserite le seguenti: « o Provincia autonoma » e la parola: « sette » è sostituita dalla seguente: « tre »;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

Art. 3.(Senatori a vita)

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque ».

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